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STATUTO DEL COMUNE DI MARIANOPOLI Provincia Regionale di Caltanissetta ______________
Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 15 aprile 2004, divenuta esecutiva in data 5 maggio 2004. Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 13 maggio 2004 all’11 giugno 2004, reg. n. 93, nonché sulla G.U.R.S. – Parte I – Supplemento straordinario - n. 25 dell’11 giugno 2004. E’ entrato in vigore il 12 giugno 2004
STATUTO COMUNALE I N D I C E
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Autonomia comunitaria e sussidiarietà Art. 2 - Autonomia statutaria Art. 3 - Autonomia regolamentare Art. 4 - Finalità generali Art. 5 - Territorio e sede comunale Art. 6 - Albo pretorio Art. 7 - Stemma civico e gonfalone
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE Art. 8 - Disposizioni generali Art. 9 - Associazioni Art. 10 - Consulte Art. 10 bis – Il Consiglio comunale dei ragazzi Art. 11 – Informazione Art. 12 - Accesso Art. 13 - Diritto di udienza Art. 14 - Istanze Art. 15 - Petizioni Art. 16 - Proposte Art. 17 - Assemblee Art. 18 - Referendum Art. 19 - Difensore civico
TITOLO III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE Art. 20 - Organi di Governo Art. 21 - Obbligo di astensione degli Amministratori Art. 22 - Consiglio Comunale Art. 23 - Regolamento consiliare Art. 24 - Partecipazione alle sedute consiliari Art. 25 - Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo Art. 26 - Consiglieri comunali Art. 27 - Decadenza dalla carica Art. 28 - Il Presidente del Consiglio Comunale Art. 29 - Norme generali per il funzionamento del consiglio Art. 30 - Gruppi consiliari Art. 31 - Mozione di sfiducia Art. 32 - Giunta Comunale Art. 33 - Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale Art. 34 - Il Sindaco Art. 35 - Competenze del Sindaco Art. 36 - Incarichi e nomine fiduciarie Art. 37 - Incarichi ad esperti Art. 38 - Rimborso spese legali
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E GESTIONE Art. 39 - Ordinamento degli uffici e dei servizi Art. 40 - Criteri di organizzazione e gestione Art. 41 - Principi generali di organizzazione Art. 42 - Struttura organizzativa Art. 43 - Unità di progetto Art. 44 - Il Segretario Comunale Art. 45 - Vice - Segretario Art. 46 - Direttore Generale Art. 47 - Responsabili di Settore Art.48 - Competenze dei Responsabili di Settore
Art. 49 - I responsabili di servizio Art. 50 - Dipendenti comunali
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Art. 51 - Forme di gestione Art. 52 - Proprietà, Gestione delle reti e erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica Art.53 - Servizi pubblici privi di rilevanza economica Art. 54 - Aziende speciali Art. 55 - Istituzioni
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE Art. 56 - Autonomia finanziaria Art. 57 - Bilancio e programmazione Art. 58 - Conto consuntivo Art. 59 - Contabilità economica e controllo di gestione Art. 60 - Revisione economica e finanziaria Art. 61 - Ordinamento tributario
TITOLO VII - COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE Art. 62 - Principi generali Art. 63 - Convenzioni Art. 64 - Consorzi Art. 65 - Accordi di programma
TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 66 - Modificazioni ed abrogazione dello statuto Art. 67 - Adeguamento dell’ordinamento comunale a leggi sopravvenute – Rinvio Art. 68 - Entrata in vigore dello statuto Art. 69 - Pubblicità dello statuto
TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Autonomia comunitaria e sussidiarietà
1. La comunità di Marianopoli è costituita in Comune autonomo secondo i principi fissati dall’ordinamento giuridico italiano ed europeo. 2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche. 3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 4. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
Art. 2 Autonomia Statutaria
1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale che, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e della legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'assetto fondamentale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone. 2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, determina l’abrogazione automatica delle norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale è, comunque, tenuto ad adeguare lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 3 Autonomia regolamentare
1. Il Comune emana regolamenti: a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 2. Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni del presente Statuto. 3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto, altresì, delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 4. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale. 5. I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza. 6. L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, ad un terzo dei consiglieri oltre che ai responsabili dei settori competenti per materia. 7. L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili di settore competenti per materia. 8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. 9. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, a tal fine prevedendosi il loro deposito e la loro raccolta presso l’URP, e il loro inserimento e pubblicazione presso il sito internet ufficiale del Comune.
Art. 4 Finalità generali
1. Il Comune di Marianopoli ispira la propria azione alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti, nel rispetto dei principi di giustizia sociale, di democrazia, di libertà, di solidarietà, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’uguaglianza tra gli individui. 2. Il Comune svolge la propria azione politica amministrativa in favore della popolazione, secondo i principi di cui al comma precedente, perseguendo i criteri di buona amministrazione, diretti a realizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, nel rispetto della legalità, della trasparenza e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali. 3. Il Comune promuove e persegue una organica politica sovra-comunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico, ispirata ai principi di programmazione socio-economica e rispondente alle specifiche caratteristiche e alla vocazione delle aree interne e rurali e finalizzata all'allargamento della imprenditoria locale ed allo sviluppo della massima occupazione. 4. Il Comune di Marianopoli esercita le proprie funzioni ispirandosi al metodo della programmazione; in tale ottica partecipa alla definizione delle scelte della programmazione provinciale e regionale. 5. Il Comune, in conformità a questi principi, concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di accesso alle cariche elettive, come sancito dall'art. 56 della L. R. n. 26/93 al lavoro e promuove la solidarietà della comunità a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione. 6. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità. 7. Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e dell'art.. 56 della L. R. 1 settembre 1993 n. 26; a tal fine assicura la presenza di entrambi i sensi nelle cariche elettive degli organi comunali, delle aziende ed istituzioni dipendenti, negli altri organi collegiali, anche con l'istituzione di appositi organismi e con la possibile riorganizzazione dei tempi e degli orari della Città. 8. Il Comune favorisce e valorizza l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi. 9. Il Comune concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei servizi e garantendo ai bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e da tutte le altre legislazioni vigenti. 10. Il Comune aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionale e comunitaria, e nel rispetto del radicamento culturale, favorisce l'integrazione degli immigrati. 11. Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il diritto alla maternità e ne favorisce la procreazione responsabile, s'impegna a tutelare la vita umana che viene riconosciuta come valore fondamentale. 12. Il Comune riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesistico un obiettivo prioritario. Promuove migliori condizioni di vita nella Città e nel suo territorio, garantendo la fruibilità del centro antico. Assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e scorie inquinanti favorendo l'utilizzazione delle fonti alternative di energia e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia, con la Regione e con le Associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico. 13. Il Comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità. Adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia, con la qualificazione dei propri servizi. 14. Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle loro associazioni per il recupero e la diffusione delle tradizioni popolari e di nuove espressioni culturali. 15. Il Comune riconosce e fa proprie le regole della Carta Europea delle autonomie locali e dello Statuto della Federazione Mondiale delle Città unite. 16. Il Comune promuove la cultura della pace, la tolleranza, il rispetto dei popoli e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi. 17. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse. 18. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali, comunitarie ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale. 19. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli e, in tal guisa, favorire il processo di integrazione europea o internazionale, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 20. Il Comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, attenzionando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione del centro antico, il consolidamento, il rafforzamento antisismico e il riordino del centro abitato e dell'intero suo territorio. Il Comune si impegna affinché la formazione degli strumenti urbanistici generali sia assicurata la partecipazione della comunità, fermo restando le competenze del Consiglio Comunale. 21. Il Comune riconosce e valorizza sia quelle attività che testimoniano tradizioni socio-culturali di arti e mestieri del nostro territorio, sia quelle moderne attività artigianali che possano concorrere ad incentivare l'occupazione giovanile. 22. Il Comune sostiene e promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato.
Art. 5 Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,49 confinante con i Comuni di Petralia Sottana, Caltanissetta, Mussomeli e Villalba. 2. La comunità di Marianopoli considera come funzionale alla finalità socio-economiche della popolazione residente le aree dei comuni limitrofi sulle quali si esercita attività lavorativa nel settore agricolo. Opera affinché‚ le delimitazioni amministrative attuali vengono superate per pervenire ad una diversa delimitazione del territorio comunale che tenga conto della realtà e dei bisogni della vita sociale ed economica della comunità nelle forme e modalità previste con legge regionale. 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, sita in Via Pietro Neri, 15. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 6 Albo pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso di cui la legge, lo statuto o una norma regolamentare impongono la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino. 2. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all’Albo di cui al precedente comma, per gg. 15 consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. L’elenco dei suddetti atti comunali è mensilmente inserito nel sito internet ufficiale del Comune. 3. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo, è effettuata a cura del Segretario, il quale si avvale a questo scopo del messo comunale.
Art. 7 Stemma civico e gonfalone
1. Il Comune negli atti si identifica con il nome Marianopoli e con lo stemma corrispondente alla seguente definizione araldica: di grigio alla torre civica, caricato di due fronde intrecciate di quercia, soprastante corona con torri, tre visibili, alternate gemme preziose, cinque visibili. 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnate dal Sindaco si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia: di colore azzurro il drappo, riccamente ornato di ricami dorati, caricato dello stemma civico, sostenuto da due fronde intrecciate, l'una a destra di quercia, l'altra a sinistra di alloro, con l'iscrizione dorata: COMUNE DI MARIANOPOLI, retto da asta verticale, fregiato di nastri tricolorati dei colori nazionali, e nastri di colore azzurro frangiati in argento con scritte in oro, a destra Comune, a sinistra Marianopoli. 3. La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 8 Disposizioni generali
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi. 2. Per gli stessi fini, il comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivando l'accesso alle strutture dell'ente. Il Comune promuove: a) organismi di partecipazione popolare nell’amministrazione locale; b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione; c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all’esame degli organi comunali; 3. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel comune, nonché le persone maggiorenni straniere o apolidi domiciliate nel comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente la iscrizione nelle liste elettorali. 4. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il Comune predispone, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali.
Art. 9 Associazioni
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e di volontariato, attraverso: a) il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; b) il riconoscimento alle associazioni aventi per statuto finalità di ordine generale, che ne facciano espressa richiesta, del diritto di essere consultate riguardo alle formazioni degli atti generali e che comunque riguardino interessi collettivi; c) la concessione di aiuti organizzativi e/o finanziari disciplinate da apposito regolamento per questi fini, la giunta comunale istituisce un apposito albo, organizzato per ambiti sociali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiamo fatta istanza, depositando il proprio statuto ed i relativi rendiconti annuali. |