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STATUTO DEL COMUNE  DI  MARIANOPOLI

Provincia Regionale di Caltanissetta

______________

 

 Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14

 del 15 aprile 2004, divenuta esecutiva in data 5 maggio 2004.

        Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 13 maggio 2004

       all’11 giugno 2004, reg. n. 93,  nonché sulla

      G.U.R.S. – Parte I – Supplemento straordinario  -  n. 25 dell’11

          giugno 2004.

        E’ entrato in vigore il  12 giugno 2004

 

STATUTO COMUNALE

I N D I C E

 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia comunitaria e sussidiarietà   

Art.  2 - Autonomia statutaria                                    

Art.  3 - Autonomia regolamentare                            

Art.  4 - Finalità generali                                            

Art.  5 - Territorio e sede comunale                          

Art.  6 - Albo pretorio                                                

Art.  7 - Stemma civico e gonfalone                     

 

TITOLO II – ORDINAMENTO

ISTITUZIONALE

Art.  8 - Disposizioni generali                                   

Art.  9 - Associazioni                                                   

Art. 10 - Consulte                                                         

Art. 10 bis – Il Consiglio comunale dei ragazzi      

Art. 11 – Informazione                                              

Art. 12 - Accesso                                                           

Art. 13 - Diritto di udienza                                         

Art. 14 - Istanze                                                         

Art. 15 - Petizioni                                                       

Art. 16 - Proposte                                                       

Art. 17 - Assemblee                                        

Art. 18 - Referendum                                                  

Art. 19 - Difensore civico                                          

 

TITOLO III – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 20 - Organi di Governo                                    

Art. 21 - Obbligo di astensione degli Amministratori                                           

Art. 22 - Consiglio Comunale                                  

Art. 23 - Regolamento consiliare                            

Art. 24 - Partecipazione alle sedute consiliari       

Art. 25 - Funzioni di indirizzo e di controllo

                politico-amministrativo                   

Art. 26 - Consiglieri comunali                                

Art. 27 - Decadenza dalla carica                              

Art. 28 - Il Presidente del Consiglio Comunale 

Art. 29 - Norme generali per il

              funzionamento del consiglio                    

Art. 30 - Gruppi consiliari                            

Art. 31 - Mozione di sfiducia                                  

Art. 32 - Giunta Comunale                                     

Art. 33 - Competenze e attribuzioni

               della Giunta Comunale              

Art. 34 - Il Sindaco                                                    

Art. 35 - Competenze del Sindaco                         

Art. 36 - Incarichi e nomine fiduciarie                 

Art. 37 - Incarichi ad esperti                                    

Art. 38 - Rimborso spese legali                            

 

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI

UFFICI E GESTIONE

Art. 39 - Ordinamento degli uffici e dei servizi   

Art. 40 - Criteri di organizzazione e gestione      

Art. 41 - Principi generali di organizzazione      

Art. 42 - Struttura organizzativa                            

Art. 43 - Unità di progetto                                        

Art. 44 - Il Segretario Comunale                         

Art. 45 - Vice - Segretario                            

Art. 46 - Direttore Generale                                    

Art. 47 - Responsabili di Settore                             

Art.48 - Competenze dei Responsabili di Settore 

                                                                                      

Art. 49 - I responsabili di servizio                          

Art. 50 - Dipendenti comunali                            

 

 

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 51 - Forme di gestione                                 

Art. 52 - Proprietà, Gestione delle reti e

              erogazione dei servizi pubblici

              di rilevanza economica                              

Art.53 - Servizi pubblici privi di rilevanza

               economica                                                  

Art. 54 - Aziende speciali                                        

Art. 55 - Istituzioni                                                  

 

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 56 - Autonomia finanziaria                           

Art. 57 - Bilancio e programmazione                  

Art. 58 - Conto consuntivo                                     

Art. 59 - Contabilità economica e controllo

               di gestione                                      

Art. 60 - Revisione economica e finanziaria      

Art. 61 - Ordinamento tributario                

 

TITOLO VII - COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 62 - Principi generali                                     

Art. 63 - Convenzioni                                            

Art. 64 - Consorzi                                                    

Art. 65 - Accordi di programma                             

 

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 66 - Modificazioni ed abrogazione dello statuto                                                          

Art. 67 - Adeguamento dell’ordinamento comunale a leggi

                        sopravvenute – Rinvio     

Art. 68 - Entrata in vigore dello statuto  

Art. 69 - Pubblicità dello statuto               


 

 

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1

Autonomia comunitaria e sussidiarietà

 

1.       La comunità di Marianopoli è costituita in   Comune autonomo secondo i principi fissati dall’ordinamento giuridico italiano ed europeo.

2.      Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3.      Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4.      Il Comune, nel rispetto della sua autonomia, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

 

Art. 2

Autonomia Statutaria

 

1.     Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale che, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e della legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'assetto fondamentale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.

2.    La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, determina l’abrogazione automatica delle norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale è, comunque, tenuto ad adeguare lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

 

Art. 3

Autonomia regolamentare

 

1.   Il Comune emana regolamenti:

a)      nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b)      in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.  Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni del presente Statuto.

3.  Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto, altresì, delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.

5.  I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.

6.  L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, ad un terzo dei consiglieri oltre che ai responsabili dei settori competenti per materia.

7.  L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili   di settore competenti per materia.

8.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

9.  Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, a tal fine prevedendosi il loro deposito e la loro raccolta presso l’URP, e il loro inserimento e pubblicazione presso il sito  internet ufficiale del Comune.

 

 

Art. 4

Finalità generali

 

1.       Il Comune di Marianopoli ispira la propria azione alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti, nel rispetto dei principi di giustizia sociale, di democrazia, di libertà, di solidarietà, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’uguaglianza tra gli individui.

2.      Il Comune svolge la propria azione politica amministrativa in favore della popolazione, secondo i  principi di cui al comma precedente, perseguendo i criteri di  buona amministrazione, diretti a realizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, nel rispetto della legalità, della trasparenza e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.

3.      Il Comune promuove e persegue una organica politica sovra-comunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico, ispirata ai principi di programmazione socio-economica e rispondente alle specifiche caratteristiche e alla vocazione delle aree interne e rurali e finalizzata all'allargamento della imprenditoria locale ed allo sviluppo della massima occupazione.

4.      Il Comune di Marianopoli esercita le proprie funzioni ispirandosi al metodo della programmazione; in tale ottica partecipa alla definizione delle scelte della programmazione provinciale e regionale.

5.      Il Comune, in conformità a questi principi, concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di accesso alle cariche elettive, come sancito dall'art. 56 della L. R. n. 26/93 al lavoro e promuove la solidarietà della comunità a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.

6.      Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità.

7.      Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e dell'art.. 56 della L. R. 1 settembre 1993 n. 26; a tal fine assicura la presenza di entrambi i sensi nelle cariche elettive degli organi comunali, delle aziende ed istituzioni dipendenti, negli altri organi collegiali, anche con l'istituzione di appositi organismi e con la possibile riorganizzazione dei tempi e degli orari della Città.

8.      Il Comune favorisce e valorizza l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi.

9.      Il Comune concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei servizi e garantendo ai bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e da tutte le altre legislazioni vigenti.

10.    Il Comune aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionale e comunitaria, e nel rispetto del radicamento culturale, favorisce l'integrazione degli immigrati.

11.    Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il diritto alla maternità e ne favorisce la procreazione responsabile, s'impegna a tutelare la vita umana che viene riconosciuta come valore fondamentale.

12.    Il Comune riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesistico un obiettivo prioritario. Promuove migliori condizioni di vita nella Città e nel suo territorio, garantendo la fruibilità del centro antico. Assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e scorie inquinanti favorendo l'utilizzazione delle fonti alternative di energia e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia, con la Regione e con le Associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico.

13.    Il Comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità. Adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia, con la qualificazione dei propri servizi.

14.    Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle loro associazioni per il recupero e la diffusione delle tradizioni popolari e di nuove espressioni culturali.

15.    Il Comune riconosce e fa proprie le regole della Carta Europea delle autonomie locali e dello Statuto della Federazione Mondiale delle Città unite.

16.    Il Comune promuove la cultura della pace, la tolleranza, il rispetto dei popoli e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi.

17.    Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

18.    Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali, comunitarie ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

19.    Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli e, in tal guisa, favorire il processo di integrazione europea o internazionale, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

20.    Il Comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, attenzionando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione del centro antico, il consolidamento, il rafforzamento antisismico e il riordino del centro abitato e dell'intero suo territorio. Il Comune si impegna affinché la formazione degli strumenti urbanistici generali sia assicurata la partecipazione della comunità, fermo restando le competenze del Consiglio Comunale.

21.    Il Comune riconosce e valorizza sia quelle attività che testimoniano tradizioni socio-culturali di arti e mestieri del nostro territorio, sia quelle moderne attività artigianali che possano concorrere ad incentivare l'occupazione giovanile.

22.    Il Comune sostiene e promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato.

 

Art. 5

Territorio e sede comunale

 

1.       Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,49 confinante con i Comuni di Petralia Sottana, Caltanissetta, Mussomeli e Villalba.

2.      La comunità di Marianopoli considera come funzionale alla finalità socio-economiche della popolazione residente le aree dei comuni limitrofi sulle quali si esercita attività lavorativa nel settore agricolo. Opera affinché‚ le delimitazioni amministrative attuali vengono superate per pervenire ad una diversa delimitazione del territorio comunale che tenga conto della realtà e dei bisogni della vita sociale ed economica della comunità nelle forme e modalità previste con legge regionale.

3.      Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, sita in Via Pietro Neri, 15. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

 

Art. 6

Albo pretorio

 

1.       Il Consiglio Comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso di cui la legge, lo statuto o una norma regolamentare impongono la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino.

2.      Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all’Albo di cui al precedente comma, per gg. 15 consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. L’elenco dei suddetti atti comunali è mensilmente inserito nel sito internet ufficiale del Comune.

3.      La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo, è effettuata a cura del Segretario, il quale si avvale a questo scopo del messo comunale.

 

Art. 7

Stemma civico e gonfalone

 

1.    Il Comune negli atti si identifica con il nome Marianopoli e con lo stemma corrispondente alla seguente definizione araldica: di grigio alla torre civica, caricato di due fronde intrecciate di quercia, soprastante corona con torri, tre visibili, alternate gemme preziose, cinque visibili.

2.   Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnate dal Sindaco si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia: di colore azzurro il drappo, riccamente ornato di ricami dorati, caricato dello stemma civico, sostenuto da due fronde intrecciate, l'una a destra di quercia, l'altra a sinistra di alloro, con l'iscrizione dorata: COMUNE DI MARIANOPOLI, retto da asta verticale, fregiato di nastri tricolorati dei colori nazionali, e nastri di colore azzurro frangiati in argento con scritte in oro, a destra Comune, a sinistra Marianopoli.

3.   La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

 

TITOLO  II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Art. 8

Disposizioni generali

 

1.    Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

2.   Per gli stessi fini, il comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivando l'accesso alle strutture dell'ente.

    Il Comune promuove:

a)  organismi di partecipazione popolare nell’amministrazione locale;

b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;

c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all’esame degli organi comunali;

3. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel comune, nonché le persone maggiorenni straniere o apolidi domiciliate nel comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente la iscrizione nelle liste elettorali.

4. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il Comune predispone, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali.

 

Art. 9

Associazioni

 

1.    Il Comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e di volontariato, attraverso:

a) il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

b) il riconoscimento alle associazioni aventi per statuto finalità di ordine               generale, che ne facciano espressa richiesta, del diritto di essere              consultate riguardo alle formazioni degli atti generali e che comunque              riguardino interessi collettivi;

c) la concessione di aiuti organizzativi e/o finanziari disciplinate da apposito regolamento per questi fini, la giunta comunale istituisce un apposito albo, organizzato per ambiti sociali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiamo fatta istanza, depositando il proprio statuto ed i relativi rendiconti annuali.